IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Vista la richiesta del p.m. priva di data nei confronti di Amir Selmi nato in Marocco il 3 aprile 1977 ivi residente, dimorante in via Nazionale n. 38, Firenze in Italia, elegge domicilio presso avv. Diego Mongio', difensore di fiducia, difeso anche avv. Pasquale Filasto', indagato per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 648 c.p. e 12 legge 5 luglio 1991 n. 197 perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva, e quindi deteneva consepevole della sua provenienza delittuosa, la Carta di credito Mastercard n. 5236.2000.0007 intestata a tale Gwynne Keathley, risultata provento di furto, documento abilitativo al prelievo di denaro contante e alla prestazione di servizi connessi all'uso di tali carte. In Firenze 14 ottobre 1996; Considerato che ad Amir Selmi a seguito suo arresto in flagranza del reato di cui all'art. 12 d.-l. n. 143/1991 e' stato applicato in data 18 ottobre 1996 l'obbligo di presentazione ai CC piu' vicini alla sua abitazione; Considerato che con nota 25 ottobre 1996 i CC della stazione di Firenze comunicavano che sino a quel giorno Amir Selmi non si era loro presentato e che in via Nazionale non esiste il numero 38; Considerato che a seguito di questi fatti il p.m. ha chiesto ai sensi dell'art. 276 c.p.p. la sostituzione della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere; Considerato che l'art. 276 c.p.p. non prevede alcuna forma di contraddittorio preventivo ed appare, sotto tale profilo in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, secondo il quale la difesa deve essere garantita in ogni stato e grado del processo e che pone, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale un vero e proprio diritto costituzionalmente protetto che puo' essere compresso solo in presenza di esigenze prioritarie nell'economia del processo, che per loro natura potrebbero essere vanificate dal contraddittorio anticipato; Rilevato che tali esigenze non appaiono in alcun modo presenti nel caso in esame perche' l'indagato e' ben consepevole della mancata ottemperanza della misura applicatagli e della conseguente possibilita' che a suo carico venga chiesta una misura piu' afflittiva: diviene pertanto contrastante e con l'art. 24 e con l'art. 3 Cost. (in relazione alla tutela del diritto di difesa accordata a colui nei cui confronti deve essere rinnovata o prorogata una misura di custodia cautelare v. artt. 301 commi 2 e 2-ter, sent. Corte costituzionale n. 219/1994 e art. 305 c.p.p.) la mancata audizione del difensore in camera di consiglio prima dell'adozione del provvedimento, impedendosi in tal modo un'adeguata rappresentazione in ordine alle ragioni che hanno portato al mancato adempimento degli obblighi; Ritenuta la questione rilevante perche' evidentemente, qualora accolta dovrebbe convocarsi il difensore di fuducia dell'indagato per la sua audizione in camera di consiglio; Ritenuta la questione non manifestamente infondata per le ragioni gia' esposte.